Art. 6

Verifiche successive dell'efficacia degli interventi

In vigore dal 1 gen 2015
1. L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica cui sono accreditati gli ordinativi diretti di cui all' redige, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno in cui è stato versato il premio o il contributo, una relazione sull'utilizzazione della somma concessa, in rapporto alla situazione relativa alla diffusione della cultura italiana nel territorio di loro competenza. L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica invia una analoga relazione anche per le iniziative realizzate da residenti in Italia per le quali la proposta di premio o contributo sia stata da essi trasmessa ai sensi dell', comma 1, del presente regolamento. 2. La relazione di cui al comma 1 è inviata al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 novembre 1995 Il Ministro degli affari esteri AGNELLI p. Il Ministro del tesoro VEGAS Il Ministro della pubblica istruzione LOMBARDI Il Ministro per i beni culturali e ambientali PAOLUCCI Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica SALVINI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996 Registro n. 1 Esteri, foglio n. 300

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