Art. 6
Verifiche successive dell'efficacia degli interventi
In vigore dal 1 gen 2015
1. L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica cui sono accreditati gli ordinativi diretti di cui all' redige, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno in cui è stato versato il premio o il contributo, una relazione sull'utilizzazione della somma concessa, in rapporto alla situazione relativa alla diffusione della cultura italiana nel territorio di loro competenza.
L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica invia una analoga relazione anche per le iniziative realizzate da residenti in Italia per le quali la proposta di premio o contributo sia stata da essi trasmessa ai sensi dell', comma 1, del presente regolamento.
2. La relazione di cui al comma 1 è inviata al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 novembre 1995
Il Ministro degli affari esteri
AGNELLI
p. Il Ministro del tesoro
VEGAS
Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI
Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PAOLUCCI
Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 300
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-11-07;593#art-6