Art. 2
Modalità di presentazione delle domande
In vigore dal 15 gen 2022
1. Le domande di premi e contributi di cui all' sono presentate da editori, traduttori, imprese di produzione, doppiaggio e sottotitolatura,imprese di distribuzione e istituzioni culturali ed internazionali, con sede sia in Italia che all'estero,... alle ambasciate d'Italia nel Paese cui l'iniziativa si riferisce, tramite gli istititi italiani di cultura competenti per territorio, laddove esistenti, che formulano le proprie osservazioni sul merito delle richieste riferite all'idoneità delle iniziative proposte a promuovere la cultura italiana nel territorio di propria competenza.
In caso di opere diffuse o da diffondere in più Paesi, la domanda deve essere inviata - per il tramite dell'Istituto italiano di cultura competente per territorio, se esistente - all'ambasciata operante nel Paese nel quale l'opera ha avuto o si prevede che abbia maggiore diffusione, con l'indicazione degli altri Paesi nei quali l'opera stessa è stata o si prevede sarà diffusa.
2. Le domande sono presentate secondo le modalità ed entro i termini fissati annualmente con bando pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e devono contenere l'indicazione di tutti gli elementi idonei ad illustrare l'opera oggetto della richiesta di premio o di contributo e, nel caso di richiesta di contributo devono essere corredate altresì da un progetto riguardante la sua utilizzazione nonché da una relazione sui modi di utilizzazione di contributi eventualmente ricevuti in precedenza ai sensi del presente regolamento.
3. Nell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora il primo termine utile per la presentazione delle domande di cui al comma 1 venga a scadenza prima del sessantesimo giorno da detta data, le domande stesse possono essere presentate entro tale ultimo termine.
Note all'articolo
- Il Decreto 18 novembre 2021, n. 236 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione dello stesso decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1995-11-07;593#art-2