Art. 3

In vigore dal 5 mag 2005
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 MARZO 2005, N. 55. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 MARZO 2005, N. 55. 3. Il materiale di confezionamento deve essere conforme alle norme previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1973, e sue successive modificazioni, e tale da consentire la protezione dalla luce e dall'umidità. 4. Il potassio ioduro e il potassio iodato utilizzati devono rispondere ai requisiti di cui alla Farmacopea ufficiale italiana.

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Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1995-08-10;562#art-3

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