Art. 1

In vigore dal 13 gen 1996
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' della legge 30 aprile 1962, n. 283, che conferisce al Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, la potestà di consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che devono essere riportate sul prodotto finito; Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 28 gennaio 1977, che disciplina la produzione e il commercio del sale da cucina iodurato; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, e sue successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari; Considerata l'esigenza di garantire l'efficacia del prodotto ai fini della iodioprofilassi nel territorio nazionale; Visto il verbale in data 19 aprile 1989, della Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 16 marzo 1994; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 255, concernente il regolamento recante disciplina della produzione e del commercio di sale da cucina iodurato, sale iodato, sale iodurato e iodato; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunità economiche europee, effettuata, ai sensi delle direttive del Consiglio n. 83/189/CEE e n. 88/182/CEE in data 28 dicembre 1994; Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunità economiche europee, effettuata, ai sensi dell'art. 16 della direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978, n. 79/112/CEE in data 28 dicembre 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995; Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 3 agosto 1995; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. È autorizzata la produzione e l'immissione in commercio del sale alimentare (cloruro di sodio), destinato al consumo diretto, addizionato di ioduro di potassio, del sale alimentare addizionato di iodato di potassio e del sale alimentare addizionato di ioduro di potassio e di iodato di potassio, per garantire un tenore di iodio ionico di 30 mg per kg di prodotto; si applicano le tolleranze di cui all' del decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 255. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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