Art. 13

In vigore dal 20 ago 1995
1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con apposita convenzione, da stipularsi con l'Ente poste italiane e gli enti già titolari dei compiti trasferiti in capo all'Istituto stesso ai sensi dell' della legge 29 gennaio 1994, n. 71, verranno disciplinati le modalità di passaggio dei compiti predetti, nonché i rapporti e le situazioni allo stesso conseguenti. 2. Nella definizione della citata disciplina si dovrà salvaguardare l'esigenza dell'Istituto di disporre dei mezzi necessari per assolvere ai nuovi compiti con criteri di economicità e di migliorare la qualità del servizio, anche attraverso la semplificazione delle procedure di erogazione delle prestazioni. 3. In particolare, saranno convenzionalmente definiti: a) la successione in tutto o in parte nei rapporti connessi con l'espletamento dei compiti assunti dall'Istituto postelegrafonici e l'accollo degli oneri agli stessi relativi; b) le modalità di gestione delle pratiche di previdenza e quiescenza assunte in carico dall'Istituto postelegrafonici, anche in relazione a posizioni creditorie e non definite; c) le modalità di trasferimento all'Istituto postelegrafonici di strutture, beni, risorse finanziarie già destinati allo svolgimento dei compiti assegnati all'Istituto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 giugno 1995 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO p. Il Ministro del tesoro VEGAS Il Ministro per la funzione pubblica FRATTINI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1995 Registro n. 5 Poste, foglio n. 269 È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme".
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