Art. 11

In vigore dal 20 ago 1995
1. L'attività dell'Istituto si svolge nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia della quiescenza e previdenza e secondo un principio di autonomia finanziaria nella gestione delle attività istituzionali. 2. A tale fine, possono essere individuate distinte gestioni per le attività di quiescenza, previdenza, sociali, assistenziali e mutualistiche, che l'Istituto è legittimato ad erogare in base a norme di legge o che sono assegnate dalla contrattazione collettiva. 3. Il consiglio di amministrazione può prevedere l'impiego temporaneo delle disponibilità finanziarie relative alle diverse gestioni al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia alla attività complessiva dell'Istituto, stabilendo i limiti di tale utilizzo, allo scopo di garantire l'integrità delle risorse destinate a ciascuna attività. 4. Per le decisioni che richiedano intese, concerti o assensi sulle soluzioni da adottare, può essere indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi fra gli enti interessati alle decisioni stesse. 5. La conferenza viene indetta dal presidente dell'Istituto, su proposta del direttore generale, contenente l'indicazione dei soggetti da invitare e l'oggetto della decisione da adottare.
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