Art. 3
Locali delle autoscuole e dei centri di istruzione
In vigore dal 1 apr 2014
Locali delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica
1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione automobilistica, di cui all' del presente decreto, comprendono almeno:
a) un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Fermo restando quanto previsto dall', lettera c), eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo;
b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;
c) servizi igienici.
2. L'altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.
3. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'articolo
- Il Decreto 10 gennaio 2014, n. 30 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano nei confronti delle autoscuole che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentrano nei locali di altre autoscuole, gia' autorizzate alla data del 15 agosto 1995, nei confronti delle autoscuole che trasferiscono la propria sede a causa di sopravvenuta inagibilita' dei locali per causa di forza maggiore documentabile".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1995-05-17;317#art-3