Art. 2
Capacità finanziaria
In vigore dal 1 apr 2014
1. Le persone fisiche o giuridiche, per avviare l'esercizio dell'attività di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a L. 100.000.000 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.
2. L'attestazione riferita ad un importo di lire 50.000.000, deve essere formulata secondo lo schema allegato al presente regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1995-05-17;317#art-2