Art. 2
T e r m i n i
In vigore dal 30 mar 1996
1. All'inizio di ogni anno, e comunque non oltre il 31 marzo, i direttori generali presentano al Ministro dell'interno, ai fini delle operazioni di verifica, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dagli uffici dirigenziali dipendenti.
2. Le operazioni di verifica sono completate entro il 30 giugno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 maggio 1995
Il Ministro: BRANCACCIO Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 151, a seguito della deliberazione della sezione del controllo in data 29 febbraio 1996
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