Art. 2

T e r m i n i

In vigore dal 30 mar 1996
1. All'inizio di ogni anno, e comunque non oltre il 31 marzo, i direttori generali presentano al Ministro dell'interno, ai fini delle operazioni di verifica, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dagli uffici dirigenziali dipendenti. 2. Le operazioni di verifica sono completate entro il 30 giugno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 maggio 1995 Il Ministro: BRANCACCIO Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1996 Registro n. 1 Interno, foglio n. 151, a seguito della deliberazione della sezione del controllo in data 29 febbraio 1996
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:1995-05-11;588#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo