Art. 1
Determinazione dei parametri di riferimento dell'attività di verifica
In vigore dal 30 mar 1996
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994, n. 2080/94;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della richiamata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. M/2113 dell'11 maggio 1995;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Determinazione dei parametri di riferimento
dell'attività di verifica
1. Il Ministro dell'interno, in attuazione del disposto dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 19 novembre 1993, n. 470, verifica per i dirigenti del Ministero dell'interno, con esclusione dei dirigenti generali, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Ministro dell'interno, per l'espletamento delle operazioni di cui al comma 1, determina, annualmente, i parametri di riferimento dell'attività, sentito il consiglio di amministrazione.
3. Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, il consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro dell'interno.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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