Art. 2
In vigore dal 20 mag 1995
1. Le disposizioni di cui all' non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale, di materia plastica, carte e cartoni, legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato della Comunità europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
2. Il commercio e l'utilizzazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari fabbricati in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, non conformi alle disposizioni del presente regolamento ma conformi a quelle preesistenti, sono consentiti fino allo smaltimento delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 febbraio 1995
Il Ministro: GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 90
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1995-02-24;156#art-2