Art. 1
In vigore dal 20 mag 1995
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 28 ottobre 1994, n. 735, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1995;
Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 sopra citato;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta dell'8 giugno 1994;
Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione alla Commissione della Comunità europea effettuata in data 13 luglio 1994 ai sensi delle direttive n. 83/189/CEE e n. 88/182/CEE;
Vista la nota del 15 dicembre 1994 con la quale la Commissione della Comunità europea comunica le osservazioni del Governo spagnolo in ordine ad alcuni additivi per materie plastiche;
Ritenuto di doversi adeguare a quanto rilevato dal Governo spagnolo in ordine all'additivo miscela di dimetilstagno - S,SI-bis (isoottilmercaptoacetato) e monometilstagno - S, SI, SII - tris (isoottilmercaptoacetato) - nel senso di specificare che il limite di migrazione specifico fissato a 0,1 ppm deve intendersi espresso come stagno;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 2 febbraio 1995;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, aggiornato da ultimo con il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 516, è modificato come segue:
a) all'art. 27-bis, comma 1, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, la dizione: "cereali tostati, camomilla ed erbe infusionali" è sostituita dalla seguente: "cereali tostati, camomilla, tè ed erbe infusionali";
b) nell'allegato I, Introduzione generale, del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, paragrafo 3, dopo le lettere a), b) e c) viene inserita la seguente frase: "I materiali e gli oggetti che contengono le sostanze indicate alle lettere a), b) e c) devono soddisfare ai requisiti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777";
c) nell'allegato II - sezione 1 - Materie plastiche - parte B - Additivi per materie plastiche:
1) sono aggiunte le seguenti voci:
"miscela di dimetilstagno -S,SI-bis (isoottilmercaptoacetato) e monometilstagno - S, SI, SII - tris (isoottilmercaptoacetato)" con la limitazione: "da impiegare nel PVC e nei copolimeri di PVC rigidi esenti da plastificanti. Limite di migrazione specifica: 0,1 ppm (espresso come stagno)";
"2,2I - metilen-bis-(4,6-di-terz.butilfenile) fosfato sodico" con la limitazione: "limitatamente alla produzione di polipropilene.
Limite di migrazione specifica: 5 ppm";
"Monometilammina e dimetilcarbonato" con le seguenti limitazioni: "per polimetilmetacrilato modificato. Limite di migrazione specifica 50 ppb, per ciascuna delle due sostanze";
2) la voce "N,N (elevato alla I)-bis-3-(3,5-di-terzi.butil-4- idrossifenil)-propionil-esametilendiammin: per poliammidi alla dose massima dell'1%, con esclusione degli alimenti con contenuto di alcool superiore al 15% e soltanto per oggetti di uso ripetuto" è sostituita dalla seguente: 1,6-esametilen-bis-|3-(3,5-di-terz.Butil-4-idrossifenil) - propionammide | per poliammidi, poliacetali omo e copolimeri";
d) nell'allegato II - sezione 4 - Carte e cartoni - parte B:
Coadiuvanti tecnologici di lavorazione, alla voce "5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one" e "2-metil-4-isotiazolin-3-one" la dizione "a condizione che il residuo cedibile della carta, cartone o cellulosa rigenerata non superi 0,1 ppm" è sostituita dalla dizione: "a condizione che il residuo cedibile della carta e del cartone non superi 0,1 ppm.".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1995-02-24;156#art-1