Art. 2
In vigore dal 16 mar 1995
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 gennaio 1995
Il Ministro: GNUTTI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 6
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-01-16;70#art-2