Art. 1
In vigore dal 16 mar 1995
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 9 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, relativa all'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE, con il quale è stata conferita al Governo una delega legislativa per la revisione della disciplina metrologica del preconfezionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, adottato in attuazione della delega citata, concernente la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, recante modifica delle gamme di quantità nominali e capacità nominali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;
Considerata l'opportunità, in relazione ad esigenze di produzione e di consumo, di stabilire, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 391/1980 sopracitato, gamme di capacità nominali dei contenitori ampliate rispetto a quelle previste dall'allegato II, punto 2, del suddetto decreto n. 391/1980, così come modificato dal decreto ministeriale 12 giugno 1985;
Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 539/94 reso in adunanza generale del 22 settembre 1994;
Vista la nota n. 300039 del 16 gennaio 1995 con la quale è stato assolto l'obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Il punto 2 dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, così come modificato dall' del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, è così sostituito:
"2. Alimenti umidi per cani e gatti (capacità in ml):
85 - 106 - 142 - 212 - 228 - 314 - 425 - 446 - 850 - 1062 - 1275 - 1700 2650 - 4250".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 690/1978 è il seguente:
"Art. 9 (Delega al Governo). - Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito decreto avente valore di legge ordinaria per la revisione della disciplina metrologica sul preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. contemplato dalla presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) le iscrizioni concernenti il volume o la massa nominale devono essere normalizzate nelle loro caratteristiche dimensionali, nella loro ubicazione, nonché nelle unità di misura secondo cui il volume o la massa medesimi devono essere espressi;
2) i volumi o le masse nominali e gli errori massimi tollerati devono essere unificati secondo valori, ove possibile, coerenti con quelli previsti per i preimballaggi di tipo C.E.E.;
3) un codice deve consentire l'identificazione del lotto di appartenenza del preimballaggio;
4) nei casi in cui la quantità contenuta nel preimballaggio non viene misurata all'atto stesso del preconfezionamento, ma è controllata successivamente, dovrà essere precisato quando è obbligatorio l'impiego di selezionatrici ponderali regolarmente legalizzate secondo le vigenti leggi metriche, ai fini di una idonea effettuazione del controllo medesimo;
5) i preimballaggi devono essere resi conformi alle nuove norme metrologiche fissate dal provvedimento delegato entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore".
- Il D.M. 12 giugno 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 20 giugno 1985.
- Il testo dell'intero art. 4 del D.P.R. n. 391/1980 è il seguente:
"Art. 4 (Quantità nominale). - I prodotti preimballati in quantità nominali uguali o superiori a 5 g o 5 ml e inferiori o uguali a 10 kg o 10 l, contemplati negli allegati al presente decreto, devono essere posti in vendita esclusivamente:
a) per i prodotti previsti nell'allegato I, nelle masse o nei volumi nominali a fianco di ciascuno indicati.
Ove siano indicati termini speciali, la disposizione si applica a partire dalle date ivi contemplate;
b) per i prodotti previsti nell'allegato II se condizionati nei contenitori rigidi ivi specificati, in contenitori aventi le capacità nominali indicate in detto allegato;
c) per i prodotti previsti nell'allegato III, nei volumi nominali e, se condizionati in contenitori metallici, in contenitori di capacità nominali corrispondenti a quelle ivi fissate.
Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite per i preimballaggi contenenti prodotti non contemplati negli allegati al presente decreto, gamme di quantità nominali e di capacità nominali dei loro contenitori, corrispondenti, ove possibile, a quelle fissate negli stessi allegati per prodotti omogenei.
In relazione ad esigenze di produzione e di consumo, o ad impegni derivanti da convenzioni e trattati internazionali possono essere stabilite con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esenzioni dalle disposizioni dei commi precedenti, ovvero gamme di quantità nominali o di capacità nominali dei relativi contenitori rigidi ridotte, ampliate o comunque diverse da quelle sopra previste".
- Per il testo vigente dell'allegato II al citato D.P.R.
n. 391/1980 si veda in nota all'.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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