Art. 4
In vigore dal 28 apr 1995
1. L'art. 12, comma 9, del decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, modificato dal decreto ministeriale 17 giugno 1993, n. 345, è così sostituito:
" 9. In tutti i casi, le somme indebitamente percepite devono essere recuperate maggiorate di un interesse pari al tasso lettera interbancario applicabile l'ultimo giorno lavorativo del mese durante il quale l'importo in questione è stato versato al beneficiario, maggiorato del 2%. Qualora si debbano recuperare diverse annualità di premio, il calcolo dev'essere effettuato in relazione a ciascuna annualità.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 dicembre 1994
Il Ministro: POLI BORTONE Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 48
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-12-13;772#art-4