Art. 2
In vigore dal 28 apr 1995
1. L'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, modificato dal decreto ministeriale 17 giugno 1993, n. 345, è così sostituito:
" 4. Qualora, in fase istruttoria, si accerti l'esistenza di una differenza non inferiore al 2% ed a 20 are e non superiore al 10% fino ad un massimo di 2 ettari tra la superficie per la quale è stato chiesto l'aiuto e quella effettivamente riscontrata, l'aiuto viene concesso per la sola superficie esistente diminuita, per tutto il periodo dell'impegno, della superficie risultata in eccesso.
Qualora la discordanza venga verificata nel corso di un controllo successivo al pagamento di una o più annualità, fatta salva l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa o penale, si procede al recupero del doppio del premio già corrisposto per le superfici inesistenti e si riduce il premio ancora da corrispondere per le altre annualità dell'impegno, calcolandolo sulla base della superficie accertata diminuita della superficie risultata in eccesso.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-12-13;772#art-2