Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori

Art. 15

Rimborso spese generali

In vigore dal 5 nov 1994
1. All'avvocato ed al procuratore è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-05;585#art-tod-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo