Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori
Art. 15
15 / 34Rimborso spese generali
In vigore dal 5 nov 1994
1. All'avvocato ed al procuratore è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti.
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