Art. 2

In vigore dal 14 set 1994
1. Il prodotto deve essere posto in commercio in confezioni chiuse all'origine e con le seguenti indicazioni: a) la denominazione commerciale del prodotto; b) la denominazione chimica del prodotto; c) il riferimento specifico della destinazione d'uso; d) le istruzioni per l'uso, ivi compresa la dose d'impiego; e) una menzione per identificare il lotto di produzione; f) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore o di un venditore stabilito nella Comunità; g) la quantità netta.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-07-01;519#art-2

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