Art. 2
2 / 3In vigore dal 14 set 1994
1. Il prodotto deve essere posto in commercio in confezioni chiuse all'origine e con le seguenti indicazioni:
a) la denominazione commerciale del prodotto;
b) la denominazione chimica del prodotto;
c) il riferimento specifico della destinazione d'uso;
d) le istruzioni per l'uso, ivi compresa la dose d'impiego;
e) una menzione per identificare il lotto di produzione;
f) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore o di un venditore stabilito nella Comunità;
g) la quantità netta.
Storico versioni
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