Art. 15
Attività endoprocedimentali
In vigore dal 21 set 1994
1. Con successivo regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno definiti i termini entro i quali il Ministero dell'ambiente deve compiere gli atti in procedimenti per i quali un'altra amministrazione è competente all'adozione dell'atto finale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 giugno 1994
Il Ministro: MATTEOLI Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1994
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 198
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:1994-06-16;527#art-15