Art. 11

Responsabile del procedimento

In vigore dal 21 set 1994
1. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. 2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.
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