Art. 2

In vigore dal 9 set 1994
1. Le disposizioni di cui all' non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale, di materia plastica ed elastomeri, legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato della Comunità europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 2. Il commercio e l'utilizzazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, non conformi alle disposizioni del presente decreto ma conformi a quelle preesistenti, sono consentiti fino allo smaltimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 giugno 1994 Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 242
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-06-03;511#art-2

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