Art. 1
In vigore dal 9 set 1994
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993;
Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 sopra citato;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1993;
Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 26 aprile 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. L'allegato I del decreto ministerilae 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato I del presente decreto.
2. Nell'allegato II, sezione 1, parte B - Additivi per materie plastiche, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modificazioni:
a) Sono aggiunte le seguenti voci:
1) Cera polietilenica ossidata con peso molecolare 9.000 - 14.000: per PVC rigido.
2) Esteri degli acidi resinici e rosinici idrogenati con glicerolo.
3) Esteri degli acidi resinici e rosinici idrogenati con pentaeritrite.
4) 1, 3: 2, 4 - dimetil-benzilidene sorbitolo: per polipropilene.
5) N, N '-bis (3 - (3 ',5 '-di-terz. butil-4 ' - idrossifenil) - propionil) - idrazide: per polietilene, polipropilene, polistirene omo e copolimeri e poliacetali. Limite di migrazione specifica 15 ppm.
6) bis-(p-etilbenzilidene)-sorbitolo: per polipropilene, con esclusione dal contatto con alimenti a gradazione alcolica superiore al 20%.
7) 1,1-bis-(2-idrossi-3,5-di-terz.butilfenil)etano: per polietilene, polipropilene, polistirene antiurto e copolimero di acetato di vinile. Limite di migrazione specifica 5 ppm.
8) Sodio - L - Ascorbato.
9) Zinco carbonato.
b) Sono modificate le seguenti voci:
1) la dizione "Tetra-(2,4-di-terz.butilfenil)-4,4 '-difenil-di-fosfonio: per polietilene ad alta densità, polipropilene, polistirene, policarbonato, ABS e PVC 0,3%. Limite di migrazione specifica: 18 mg/kg" è sostituita da: "Prodotti di reazione del do-terz. butilfosfonito con bifenile, ottenuto per condensazione del 2,4-di-terz.butilfenolo con il prodotto della reazione di Friedel Craft del fosforo tricloruro e bifenile: per polietilene, polipropilene, polistirene, policarbonato, ABS, PVC - Limite di migrazione specifica: 18 mg/kg".
2) Alla voce: "tetrakis (metilen (3,5-di-terz.
butil-4-idrossi-idrocinnamato) - metano-", vengono aggiunti i seguenti campi d'impiego: "polietilentereftalato e polistirolo antiurto".
3) La voce "Esteri di acidi grassi con poliglicerolo per films estensibili di PVC destinati al contatto con gli alimenti del tipo I, in quantità massima del 2% nella materia plastica" è sostituita dalla seguente: "Esteri di acidi grassi con poliglicerolo, per films estensibili di PVC (limitatamente agli alimenti per i quali è prevista la prova con i simulanti A e B) e di poliolefine destinati al contatto con gli alimenti (con esclusione degli alimenti per i quali è prevista la prova con il simulante C)".
3. Nell'allegato II, sezione 2, parte B - Additivi per elastomeri del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue successive modificazioni, vengono inserite le seguenti voci:
1) Prodotto di reazione del 4-metilfenolo con di-ciclopentadiene e successiva alchilazione con isobutile; non per alimenti per i quali è prevista la prova con il simulante D. Limite di migrazione specifica 30 ppm.
2) 2,4-bis-(ottil-tio-metil)-6-metilfenolo, con esclusione di elastomeri destinati al contatto con alimenti grassi. Limite di migrazione specifica 6 ppm.
3) Cloruro stannoso, alla dose dello 0,6%.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-06-03;511#art-1