Art. 4

Disciplina transitoria

In vigore dal 2 lug 1994
1. Per le operazioni di soccorso alpino e speleologico e relative esercitazioni, effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1992, n. 162, e quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento di attuazione, le domande di cui agli , devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla suindicata data di pubblicazione. 2. Le domande devono contenere gli elementi di cui all', comma 3, per i lavoratori dipendenti e di cui all', comma 3, per i lavoratori autonomi; l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, è sostituita da una dichiarazione di responsabilità del volontario, resa ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 marzo 1994 Il Ministro: GIUGNI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1994 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 139
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