Art. 2

Volontari lavoratori dipendenti

In vigore dal 2 lug 1994
1. I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell' della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne domanda alla competente sede provinciale dell'Istituto di previdenza. 2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione. 3. La domanda deve contenere le generalità del lavoratore che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, l'importo della retribuzione corrisposta, nonché l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, e la dichiarazione sottoscritta dallo stesso datore di lavoro indicante la corrispondente astensione dal lavoro. 4. Il datore di lavoro presso cui è occupato il volontariato è tenuto, per le giornate di impiego dello stesso in operazioni di soccorso o di esercitazione, ad effettuare sui documenti di lavoro obbligatori le registrazioni comprovanti l'avvenuta astensione dal lavoro. 5. Gli istituti previdenziali, a chiusura di ciascun esercizio finanziario, inviano la richiesta di rimborso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla domanda di rimborso devono essere allegate le dichiarazioni del presidente e dell'organo di controllo dell'Istituto attestanti che i rimborsi sono stati concessi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
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