Art. 21
Precisione delle misure
In vigore dal 17 giu 1994
1. I valori di tolleranza ammessi per ciascuna grandezza di misura sono i seguenti:
a) tensione continua alternata: (Più o Meno) 3%;
b) tensione di rete in corrente alternata: (Più o Meno) 3%;
c) frequenza di rete in corrente alternata: (Più o Meno) 0,5%;
d) tensione, potenza alle frequenze acustiche: (Più o Meno) 0,5 dB;
e) frequenza acustica: (Più o Meno) 1%;
f) distorsione e rumore dei generatori alle frequenze acustiche: 1%;
g) frequenza radioelettrica: (Più o Meno) 50Hz;
h) tensione alle frequenze radioelettriche: (Più o Meno)2 dB;
i) intensità di campo alle frequenze radioelettriche: (Più o Meno) 3%;
l) potenza della portante sulle frequenze radioelettriche: (Più o Meno) 2 dB;
m) potenza nel canale adiacente: (Più o Meno) 3 dB;
n) impedenza dei carichi fittizi, dispositivi di accoppiamento, cavi, spine, attenuatori, ecc.: (Più o Meno) 5%;
o) impedenza interna dei generatori ed impedenza di ingresso dei ricevitori di misura: (Più o Meno) 10%;
p) attenuazione degli attenuatori: (Più o Meno) 0,5%;
q) temperatura: (Più o Meno) 1 C;
r) umidità: (Più o Meno) 5%.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 marzo 1994
Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni PAGANI
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
SAVONA
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1994
Registro n. 1 Poste, foglio n. 212
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1994-03-15;333#art-21