Art. 21 · Precisione delle misure

Art. 21

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Precisione delle misure

In vigore dal 17 giu 1994
1. I valori di tolleranza ammessi per ciascuna grandezza di misura sono i seguenti: a) tensione continua alternata: (Più o Meno) 3%; b) tensione di rete in corrente alternata: (Più o Meno) 3%; c) frequenza di rete in corrente alternata: (Più o Meno) 0,5%; d) tensione, potenza alle frequenze acustiche: (Più o Meno) 0,5 dB; e) frequenza acustica: (Più o Meno) 1%; f) distorsione e rumore dei generatori alle frequenze acustiche: 1%; g) frequenza radioelettrica: (Più o Meno) 50Hz; h) tensione alle frequenze radioelettriche: (Più o Meno)2 dB; i) intensità di campo alle frequenze radioelettriche: (Più o Meno) 3%; l) potenza della portante sulle frequenze radioelettriche: (Più o Meno) 2 dB; m) potenza nel canale adiacente: (Più o Meno) 3 dB; n) impedenza dei carichi fittizi, dispositivi di accoppiamento, cavi, spine, attenuatori, ecc.: (Più o Meno) 5%; o) impedenza interna dei generatori ed impedenza di ingresso dei ricevitori di misura: (Più o Meno) 10%; p) attenuazione degli attenuatori: (Più o Meno) 0,5%; q) temperatura: (Più o Meno) 1 ›C; r) umidità: (Più o Meno) 5%. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 marzo 1994 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni PAGANI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1994 Registro n. 1 Poste, foglio n. 212
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1994-03-15;333#art-21