Art. 13

Modulazione di prova

In vigore dal 17 giu 1994
1. La modulazione di prova è tale che con la sua composizione ed il suo livello sia quella normalmente utilizzata in esercizio per modulare il trasmettitore. Questo segnale è quello che, in accordo tra il costruttore e l'autorità che esegue le misure, corrisponde alla massima larghezza di banda occupata e che viene trasmesso per un tempo sufficientemente lungo da poter eseguire le misure.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1994-03-15;333#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo