Art. 12
Condizioni estreme di prova
In vigore dal 17 giu 1994
1. Le temperature estreme, rispettivamente minima e massima, sono:
- 10 C e +55 C.
2. Il valore estremo minimo della tensione di prova è il seguente:
a) per pile tipo Leclanchè: 0,85 volte la tensione nominale della pila;
b) per pile tipo al mercurio: 0,9 volte la tensione nominale della pila;
c) per tutti gli altri tipi di pile: la tensione di fine utilizzazione indicata dal costruttore;
d) per altri tipi diversi di alimentazione: i limiti indicati dal costruttore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1994-03-15;333#art-12