Art. 12

Condizioni estreme di prova

In vigore dal 17 giu 1994
1. Le temperature estreme, rispettivamente minima e massima, sono: - 10 ›C e +55 ›C. 2. Il valore estremo minimo della tensione di prova è il seguente: a) per pile tipo Leclanchè: 0,85 volte la tensione nominale della pila; b) per pile tipo al mercurio: 0,9 volte la tensione nominale della pila; c) per tutti gli altri tipi di pile: la tensione di fine utilizzazione indicata dal costruttore; d) per altri tipi diversi di alimentazione: i limiti indicati dal costruttore.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1994-03-15;333#art-12

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