Art. 3
In vigore dal 15 mag 1994
1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, rilascia l'autorizzazione richiesta qualora l'additivo non ammesso dalle norme in materia, presente nell'alimento non sia nocivo alla salute e la sua utilizzazione risponda ad una esigenza effettiva.
2. Sulla richiesta di autorizzazione, il Ministro della sanità provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Il Ministro della sanità provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco delle autorizzazioni concesse che si intendono estensibili ai prodotti provenienti da tutti i Paesi membri della Comunità europea ed a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 febbraio 1994
Il Ministro: GARAVAGLIA Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 25
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