Art. 1
In vigore dal 15 mag 1994
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 30 del trattato istitutivo della Comunità europea, reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1903, che vieta, fra gli Stati membri, le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente;
Visto l'art. 5, lettera g), della legge 30 aprile 1962, n. 283, che vieta, fra l'altro, il commercio di alimenti e bevande con l'aggiunta di additivi non autorizzati con decreto del Ministro della sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego;
Considerato che il settore degli additivi alimentari non è ancora armonizzato a livello comunitario e che le legislazioni nazionali in materia sono, allo stato, diverse fra loro;
Considerato che nelle more di una armonizzazione nel settore degli additivi alimentari si rende necessario definire le procedure amministrative per assicurare la libera circolazione sul territorio nazionale degli alimenti legalmente prodotti e/o commercializzati negli altri Stati membri ma non conformi alle disposizioni in materia vigenti in Italia;
Vista la comunicazione della Commissione CE n. 89/C271/03 sulla libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno della Comunità pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie C, n. 271 del 24 ottobre 1989;
Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle adunanze generali del 22 luglio 1993 e del 23 dicembre 1993;
Ritenuto di dover applicare, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche agli alimenti originari dei Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo le stesse procedure applicabili a quelli provenienti da altri Stati membri della Comunità europea;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Chiunque intende immettere sul territorio nazionale alimenti, legalmente commercializzati in uno o più Stati membri della Comunità europea o originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo ma non conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 31 marzo 1965 e 22 dicembre 1967 modificati da ultimo, rispettivamente, con i decreti ministeriali 2 agosto 1993, n. 582 e 21 marzo 1977, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro della sanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-02-28;265#art-1