Art. 2

In vigore dal 20 apr 1994
1. È consentita per sei mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'utilizzazione in sede di produzione delle scorte giacenti di materiali di confezionamento e la fabbricazione di prodotti conformi alle precedenti disposizioni. 2. È consentita altresì la vendita fino all'esaurimento delle scorte dei prodotti giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli di cui al comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 febbraio 1994 Il Ministro: GARAVAGLIA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 17
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