Art. 1
In vigore dal 20 apr 1994
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l'art. 5, comma 2, della direttiva della Commissione CEE del 14 maggio 1991, n. 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti ed alimenti di proseguimento;
Visto l'art. 3, comma 2, lettera a), della direttiva n. 92/52/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, modificato da ultimo con il decreto 2 agosto 1993, n. 582, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994;
Ritenuto, nelle more dell'adozione di disposizioni comunitarie in materia di additivi da impiegare negli alimenti per lattanti ed alimenti di proseguimento, di procedere all'adozione di disposizioni nazionali;
Ritenuto di dover provvedere alle modifiche ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965 necessarie per prevedere l'impiego di taluni additivi alimentari negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento;
Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 22 luglio 1993;
Vista la decisione della Commissione CEE dell'8 luglio 1993, n. 93/395/CEE, che invita la Repubblica italiana a rinviare di sei mesi, a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa, le disposizioni di etichettatura intese a rendere obbligatoria la menzione "confezionato in atmosfera modificata";
Ritenuta l'opportunità di prevedere esplicitamente la clausola di mutuo riconoscimento per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro delle Comunità europee;
Ritenuto di dover applicare la clausola sopra citata, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche agli alimenti di che trattasi originari dei Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento è consentito l'impiego degli additivi elencati nelle tabelle A e B, rispettivamente, alle condizioni ivi indicate. Dette tabelle fanno parte integrante dell'allegato I al decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 2 agosto 1993, n. 582.
2. Negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi è consentito impiegare, oltre agli additivi riportati nelle tabelle A e B, anche gli additivi previsti, rispettivamente, dalle norme del Codex Alimentarius "Codex STAN 72-1981" e "Codex STAN 156-1987", alle condizioni ivi previste.
3. Per l'imballaggio degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è consentito l'impiego delle seguenti sostanze: E 938 argon, E 939 elio ed E 941 azoto.
4. Sulla confezione degli alimenti trattati con le sostanze di cui al comma 3 deve essere riportata, la dizione "confezionato in atmosfera modificata".
5. Le sostanze E 938 argon, E 939 elio ed E 941 azoto devono possedere i requisiti di purezza riportati nella tabella C.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 non si applicano agli alimenti per lattanti ed agli alimenti di proseguimento legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunità europea ed a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
Storico versioni
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