Art. 6

Ripartizione dei fondi

In vigore dal 21 dic 1994
1. Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 31, comma 6, della legge n. 317, destinate agli interventi di cui al presente regolamento, nel primo anno, sono ripartite in ragione di un terzo per ciascuna delle seguenti categorie: a) consorzi e le società di cui all' del presente regolamento costituiti in maggioranza da imprese industriali; b) i consorzi e le società di cui all' del presente regolamento costituiti in maggioranza da imprese artigiane; c) i consorzi e le società di cui all' del presente regolamento costituiti in maggioranza da imprese commerciali e di servizi. 2. Al fine di assicurare la massima efficienza delle gestioni, negli anni successivi, tenuto conto dell'andamento delle gestioni stesse, la ripartizione potrà avvenire con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge sulla base della combinazione dei seguenti parametri espressi percentualmente: 1) rapporto fra il numero delle domande ammesse, per ciascuna categoria, ai benefici dell'art. 31 ed il totale delle domande ammesse; 2) rapporto fra l'ammontare dei crediti assistiti da garanzia collettiva ammessi, per ciascuna categoria, ai benefici dell'art. 31 ed il totale degli stessi crediti ammessi; 3) rapporto fra l'ammontare dei fondi rischi, per la parte costituita da versamenti delle imprese consorziate o socie, appartenenti ai consorzi ed alle società ammessi, per ciascuna categoria, ai benefici dell'art. 31 ed il totale degli stessi fondi posseduti dai consorzi e dalle società ammessi. L'ammontare di tali versamenti si determina ai sensi del precedente , comma 1, lettera b). Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 febbraio 1994 Il Ministro: BARUCCI Visto, il Guardasigilli: CONSO
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