Art. 2

Modalità dell'intervento e misura dei contributi

In vigore dal 21 dic 1994
1. Il contributo statale è commisurato alle perdite registrate nel corso di ciascun esercizio dai fondi di garanzia monetari (fondi rischi) di cui al precedente , comma 1, lettera b), derivanti da pagamenti in garanzia effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 317, in ragione delle insolvenze relative ad operazioni assistite dalla garanzia collettiva, a condizione che questa sia stata prestata per un importo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dall'impresa: 2. La reintegrazione delle perdite può avvenire entro i limiti massimi, previsti all'art. 31, commi 1 e 2, della legge n. 317 e può essere accordata anche per più esercizi. 3. Le perdite derivanti da operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi, sulle quali sia stata accordata la garanzia ai sensi dell'art. 26, comma 3, o dell'art. 41, comma 1, lettera d), della legge n. 317, sono escluse dall'intervento di reintegro per la parte coperta dalle somme eventualmente erogate dai fondi di garanzia richiamati dalle citate disposizioni. 4. I soggetti di cui all', comma 1, che, anche a seguito delle procedure di realizzo coattivo, conseguano recuperi di somme, sono tenuti a restituire il contributo già percepito nei limiti dell'ammontare determinato applicando alle somme recuperate la medesima percentuale adottata ai fini della fissazione del contributo stesso. In tali casi, i soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare senza indugio al Mediocredito centrale o all'Artigiancassa, e per conoscenza al Ministero del tesoro, l'avvenuto introito delle somme predette e devono provvedere, entro sessanta giorni, al versamento delle quote di contributo da restituire al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate. In caso di versamento oltre il sessantesimo giorno, sulle somme restituite saranno applicati gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di cinque punti percentuali. Il Mediocredito centrale e l'Artigiancassa vigilano sull'osservanza delle disposizioni relative al conguaglio dei contributi. Gli enti finanziatori li informano in merito alle eventuali restituzioni conseguenti all'esaurimento delle procedure di recupero.
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