Art. 5

Controlli sulle merci oggetto di procedure semplificate di accertamento

In vigore dal 30 apr 1994
Controlli sulle merci oggetto di procedure semplificate di accertamento 1. Ai fini dell'esecuzione delle visite e delle altre verifiche sulle merci oggetto di operazioni doganali in procedura semplificata di accertamento, i capi delle dogane predispongono programmi di intervento presso le aziende titolari delle relative autorizzazioni, avendo riguardo a specifiche origini, provenienze, destinazioni, classificazioni tariffarie, modalità di trasporto e ad altri elementi rilevanti ai fini della migliore esplicazione delle attribuzioni di controllo degli uffici doganali e tenendo altresì conto del criterio della casualità per l'individuazione dei singoli soggetti da sottoporre al controllo. 2. I programmi sono approvati dal direttore della circoscrizione doganale e sono, dopo la loro attivazione, comunicati al direttore compartimentale il quale, a fini di armonizzazione nell'ambito territoriale di competenza, può invitare i direttori circoscrizionali ad apportarvi integrazioni e modifiche.
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Controlli sulle merci oggetto di procedure semplificate di accertamento (Art. 5 Regolamento recante norme sui programmi e altre disposizioni ministeriali in materia di visita fisica delle merci presentate alla dogana.) — Testo vigente | Portale Normativo