Art. 4

Esecuzione dei controlli

In vigore dal 30 apr 1994
1. All'atto della registrazione di ciascuna dichiarazione doganale l'ufficio verifica la presenza nell'operazione degli indicatori compresi nelle tabelle dei criteri selettivi di cui ai precedenti in vigore nel periodo; in caso affermativo il numero di registrazione della dichiarazione viene sottoposto a sorteggio con modalità dirette ad assicurare una probabilità di estrazione pari alla percentuale di visita prescritta. Quando per una operazione ricorrono più indicatori, dev'essere assicurata una probabilità di estrazione pari alla somma delle corrispondenti percentuali. L'eventuale estrazione rende obbligatoria la visita, ai sensi dell'. 2. Per le destinazioni doganali trattate meccanograficamente il sistema informativo attua automaticamente l'estrazione casuale con applicazione delle percentuali stabilite per la dichiarazione in registrazione, dando segnalazione sul terminale in caso che la partita stessa debba essere sottoposta a visita.
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