Art. 4

In vigore dal 1 mar 1994
1. All', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, è aggiunto il seguente periodo: "Per i titoli di spesa trasmessi alle sezioni di tesoreria provinciale per le operazioni di cui alla lettera d), la dichiarazione di accreditamento tramite le Poste viene apposta dalle sezioni medesime". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 gennaio 1994 Il Ministro: BARUCCI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1994 Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 52
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