Art. 2
In vigore dal 1 mar 1994
1. L'art. 370, sesto comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119, è così sostituito:
"In caso di particolari esigenze connesse con il funzionamento del servizio di tesoreria, il Ministro del tesoro può consentire con proprio decreto che il pagamento diretto dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi al personale statale, nonché le relative operazioni di accreditamento conseguenti alla richiesta da parte del personale stesso delle modalità agevolative di riscossione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, abbiano inizio in data anteriore di non oltre sette giorni a quella di cui al comma 2".
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