Art. 2

In vigore dal 17 giu 1995
1. Gli intermediari che si avvalgono, direttamente o tramite terzi, di centri di elaborazione dati devono trasmettere le notizie richieste su supporti magnetici predisposti secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite negli allegati 1 e 3 al presente decreto. 2. Gli intermediari che non si avvalgono, direttamente o tramite terzi, di centri di elaborazione dati devono trasmettere le notizie richieste su modello conforme agli allegati 2 e 4 al presente decreto. 3. La prima comunicazione, relativa al periodo dal 30 aprile 1990 al 31 dicembre 1992, deve essere effettuata, su supporto magnetico o cartaceo, entro il terzo mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto. 4. Le successive comunicazioni, concernenti le intermediazioni o gli interventi effettuati in ciascun anno solare, devono essere effettuate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 dicembre 1993 Il Ministro delle finanze GALLO Il Ministro del tesoro BARUCCI Il Ministro dell'interno MANCINO Il Ministro del commercio con l'estero BARATTA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 172

Note all'articolo

  • Il Decreto 5 maggio 1995, n. 217 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 2, comma 3, del regolamento recante norme sulle modalita' di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari che effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, adottato con decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1993, n. 598, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1994, e' prorogato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto."

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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1993-12-29;598#art-2

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