Art. 1

In vigore dal 19 mar 1994
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INTERNO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, modificato dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori; Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, modificato dall'art. 20, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che demanda all'emanazione di decreti interministeriali la fissazione di particolari modalità per l'adempimento degli obblighi di acquisizione e trasmissione dei relativi dati e notizie da parte delle aziende di credito, degli istituti di credito speciale, delle società finanziarie e fiduciarie e di intermediari che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione; Visto l'art. 10, comma 3, lettera c), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, il quale prevede, per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1 del citato art. 7, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni; Ritenuta la necessità di dare esecuzione alle citate norme; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 213/92 espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992, richiesto a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione protocollo n. 301265 inviata il 4 giugno 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T TA il seguente regolamento: . 1. I soggetti di cui all' del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni adempiono gli obblighi ivi previsti secondo le norme del presente regolamento.
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