Art. 2

In vigore dal 1 gen 1994
1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 novembre 1993 Il Ministro: PAGANI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1993 Registro n. 14 Poste, foglio n. 154
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