Art. 1

In vigore dal 1 gen 1994
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazio ni) il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, n. 149; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 con la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 concernente l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, con il quale è stato adottato il regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1990, n. 33, con il quale sono state fissate le tariffe del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990; Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale sono state approvate le condizioni di abbonamento al servizio telefonico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1988; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessità di fornire al gestore pubblico adeguati strumenti operativi al fine di porre un freno al sempre crescente fenomeno dell'insolvenza e delle frodi effettuate da una parte dell'utenza del servizio radiomobile pubblico di comunicazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 luglio 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM 72446/4226 DL del 6 agosto 1993); A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, citato in premessa, è sostituito dai seguenti commi: " 3. All'atto della stipula del contratto di abbonamento l'utente è tenuto a versare un importo a titolo di anticipo per le conversazioni interurbane, corrispondente al valore economico del traffico che presume di effettuare nel relativo periodo di fatturazione. Tale importo deve essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi - la prima volta, dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione del servizio e, successivamente, in ogni momento - che il traffico effettivamente svolto - rapportato all'intero periodo di fatturazione - superi, del 75% ovvero di L. 500.000, il valore economico presunto e dichiarato all'atto della stipula del contratto di abbonamento. 3-bis. A tal fine la società concessionaria SIP invia all'abbonato, mediante lettera assicurata con avviso di ricevimento, una richiesta di adeguamento commisurata al traffico effettivamente svolto, valutato in funzione del periodo di fatturazione, con l'impegno per l'abbonato stesso di provvedere, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, al versamento di quanto richiesto. 3-ter. Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile pubblico di comunicazione effettui, anche in un solo giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero di L. 500.000, l'importo dichiarato al momento della stipula del contratto ovvero l'importo adeguato successivamente secondo le modalità di cui al comma 3, la società concessionaria SIP è autorizzata ad emettere fattura e ad inviare immediatamente la relativa bolletta, a mezzo assicurata con avviso di ricevimento, all'utente, che deve provvedere al pagamento entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione. 3-quater. Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti nei termini previsti dai commi 3- bis e 3- ter, la società concessionaria SIP disabilita l'utenza all'effettuazione del traffico internazionale uscente. Decorsi ulteriori dieci giorni senza che sia intervenuto il pagamento, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484. 3-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a 3-quater, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484".
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