Art. 3

In vigore dal 25 dic 1993
1. Per l'ammissione al servizio l'utente è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari del servizio telegrafico pubblico. 2. L'amministrazione può rilasciare agli interessati copia conforme del documento trasmesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 ottobre 1993 Il Ministro: PAGANI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1993 Registro n. 14 Poste, foglio n. 152
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