Art. 1
In vigore dal 25 dic 1993
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Viste le raccomandazioni del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico F 170 ed F 190 riguardanti le disposizioni per l'esercizio del servizio pubblico internazionale bureaufax tra i posti pubblici e tra i posti pubblici e i destinatari dotati di terminale facsimile;
Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1984 riguardante l'istituzione del servizio facsimile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 22 agosto 1984;
Riconosciuta l'opportunità di consentire nell'ambito nazionale l'espletamento del servizio facsimile da posto pubblico a destinatari muniti di terminale facsimile;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della succitata legge n. 400/1988 (nota GM/77025/4241/DL/CR del 9 ottobre 1993);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. È ammesso, in ambito nazionale, il servizio facsimile pubblico da posto pubblico abilitato a qualunque destinatario munito di terminale facsimile (apparecchiatura facsimile o TC fax).
Storico versioni
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