Art. 4
In vigore dal 15 giu 1994
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 ottobre 1993
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
SAVONA
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI
Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1993
Registro n. 6 Industria, foglio n. 185
Storico versioni
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