Art. 1
In vigore dal 15 giu 1994
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL);
Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro ed in particolare l';
Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1982 concernente l'autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare attività omologativa di primo o nuovo impianto in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro relativamente ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed agli impianti di messa a terra;
Considerato che tale attività non viene svolta dalle unità sanitarie locali con tempestività e con uniformità di indirizzo;
Ritenuto quindi necessario garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed assicurare l'unicità delle procedure tecnico-operative sull'intero territorio nazionale;
Constatato che l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro è comunque in grado di assicurare su tutto il territorio nazionale l'attività omologativa di primo o nuovo impianto in precedenza delegata alle unità sanitarie locali;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parare espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;
Constatato che in data 15 ottobre 1993 è stata effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza all'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A N O
il seguente regolamento:
.
1. L'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) esercita direttamente le seguenti attività omologative di primo o nuovo impianto secondo la normativa a fianco indicata:
a) impianti di messa a terra (art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955; decreto ministeriale del 22 febbraio 1965 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);
b) installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche (art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955; decreto ministeriale del 22 febbraio 1965 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).
2. Per tali servizi all'ISPESL sono versati i corrispettivi previsti dalla vigente tariffa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-10-15;519#art-1