Art. 2

In vigore dal 13 feb 1994
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 ottobre 1993 Il Ministro: SAVONA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 1› febbraio 1994 Registro n. 1 Industria, foglio n. 4
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