Art. 1

In vigore dal 13 feb 1994
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, che ha modificato ed integrato la legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente l'ordinamento della professione di mediatore; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, concernente il regolamento per l'esecuzione e l'attuazione dell'accennata legge n. 39 del 1989; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, concernente il regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, che, l', comma 4, proroga fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 11 della citata legge n. 39/1989 l'operatività delle commissioni esaminatrici di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, cui sono affidati attualmente gli esami diretti ad accertare i requisiti per l'iscrizione degli aspiranti nel ruolo degli agenti di affari in mediazione; Ravvisata l'esigenza di disciplinare la costituzione della commissione giudicatrice volta ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dei candidati e titenuto, quindi, che occorre integrare il regolamento recato dal citato decreto ministeriale n. 300 del 1990, costituente la sedes materiae della disciplina di cui trattasi, con apposita disposizione sostitutiva di quella di cui all', comma 4, del regolamento appena citato; Considerato il disposto transitorio di cui all'art. 9, comma 3, della legge n. 39/1989; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 7 ottobre 1993, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Il comma 4 dell' del decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, è sostituito dai seguenti: " 4. All'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 5. La commissione giudicatrice è presieduta dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed è composta da altri quattro membri, due dei quali docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame e due agenti scelti tra i componenti effettivi della commissione di cui all'art. 7 della legge n. 39/1989. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, designato dal segretario generale. 6. Per l'espletamento della prova orale, il presidente della camera di commercio può integrare la composizione della commissione giudicatrice, su proposta della commissione stessa, con la nomina di un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione. Tale esperto è chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-10-07;589#art-1

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